Questa è in assoluto una delle domande che ci viene posta più spesso dalle persone che si rivolgono a noi. Ovviamente ogni caso è unico e particolare, ma possiamo comunque cercare di rispondere a questa domanda dando delle indicazioni di massima. Al momento del divorzio, entrambi i coniugi perdono alcuni diritti (tra cui quello di essere erede dell’altro, il più conosciuto e forse il più significativo) ma se ne acquisiscono altri.
Ecco quali.
Assegno divorzile
L’assegno divorzile o assegno di mantenimento viene riconosciuto dal giudice al momento del divorzio. Ovviamente non è automatico e non spetta a tutti. L’assegno divorzile viene concesso al coniuge che dimostri di non essere in grado, non per causa sua, di mantenersi. Tra le condizioni per ottenere l’assegno ci sono l’età (deve avere più di 40-45 anni almeno) e le condizioni di salute (se ha delle patologie che non gli consentono di lavorare e quindi di mantenersi). Inoltre deve dimostrare di essersi impegnato al massimo per ottenere un lavoro ma non ci è riuscito.
C’è però un’eccezione: se uno dei due coniugi, d’accordo con l’altro, ha cessato la propria carriera per dedicarsi alla famiglia e ai figli, ha diritto all’assegno divorzile.
Mantenimento dei figli
Il coniuge che ha l’affidamento dei figli e che quindi si deve occupare di mantenerli, ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento dall’altro ex coniuge. L’importo dell’assegno viene concordato dalla coppia e convalidato dal giudice oppure, se non vi è accordo tra le parti, viene stabilito in sede di tribunale.
Diritto all’abitazione
Il diritto all’abitazione non dipende da chi è proprietario della casa. L’abitazione coniugale infatti spetta a chi si occupa del mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap). Il diritto all’abitazione coniugale cessa nel momento in cui i figli diventano indipendenti dal punto di vista economico oppure se vanno a vivere da qualche altra parte. L’ex coniuge perde i propri diritti anche se si sposta autonomamente in un’altra abitazione.
Nessun diritto può essere fatto valere invece dall’ex coniuge su altri beni immobili posseduti dall’ex, solo sulla casa dove si viveva stabilmente prima del divorzio.
Quota del TFR
Una cosa che in pochi sanno è che all’ex coniuge spetta anche, in determinati casi, una quota del TFR dell’altro. In particolare, questa quota è dovuta se il divorzio risale a prima della morte dell’ex coniuge, se l’ex coniuge beneficiario non si è risposato e se non percepisce l’assegno divorzile. In questi casi, viene fatto un calcolo che prende in considerazione il numero di anni di lavoro e di matrimonio (il TFR vale solo per quel numero di anni) per stabilire la quota spettante all’ex coniuge.
Queste sono solo alcune delle cose che spettano all’ex coniuge dopo il divorzio e, ripetiamo, ogni caso è a sé. Se vuoi approfondire questo argomento, possiamo spedirti gratuitamente il nostro depliant che parla proprio dei diritti dell’ex coniuge in caso di divorzio.